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Tribunale di Bologna > Fondi integrativi
Data: 09/03/2001
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 127/01
Parti: Corbelli + 5 / B.M.A. s.r.l.
DIRITTO DI USUFRUIRE DI PIU' FORME PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI - SUSSISTENZA.


Alcuni dipendenti di una società iscritti a PREVILABOR, forma pensionistica complementare, chiedevano al proprio datore di lavoro di poter aderire a FONDAPI, altra forma di previdenza complementare, ma questi si rifiutava di inoltrare la domanda sostenendo che "non è possibile essere iscritti contemporaneamente a due fondi". Conseguentemente i lavoratori si rivolgevano al Giudice del lavoro di Bologna affinchè questi accertasse e dichiarasse il loro diritto a manifestare la propria adesione a FONDAPI tramite la BMA con atto scritto contenente, oltre all'impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva, la delega alla BMA stessa ad operare le trattenute corrispondenti sulle proprie spettanze, senza alcun pregiudizio per gli obblighi di finanziamento a PREVILABOR come stabiliti da un accordo sindacale. Il Giudice accoglieva la domanda precisando che "nessuna norma di legge o di contratto esclude la compatibilità di più forme previdenziali complementari" ed in particolare che la previsione dell'accordo collettivo "di attuare una forma di previdenza complementare tramite versamenti al fondo PREVILABOR" non pare in alcun modo precludere ai lavoratori l'adesione ad altro fondo di previdenza complementare istituito da altra fonte collettiva. Quindi viene recepito il principio - innovativo - della coesistenza di più fondi previdenziali, ciascuno di essi istituito da contratti collettivi di diversi livelli (nel caso uno aziendale e l'altro nazionale) con la possibilità per il lavoratore di essere contemporaneamente iscritto ai due fondi